Le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e le azioni revocatorie non sono soggette alla mediazione obbligatoria

Le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e le azioni revocatorie non sono soggette alla mediazione obbligatoria e, pertanto, la domanda di refusione delle spese di mediazione risulta priva di fondamento.

Le azioni di inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e le azioni revocatorie non sono soggette alla mediazione obbligatoria e, pertanto, la domanda di refusione delle spese di mediazione risulta priva di fondamento. (101mediatori.it)

Tribunale di Roma, 06.03.2023, sentenza n. 3607, giudice Estensore Marco Genna

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di azione di inefficacia ex artt. 42 e 44 l. fall. promossa dal curatore del fallimento nei confronti dell’Istituto di Credito convenuto, a seguito di una serie di operazioni di accredito e di addebito effettuate dopo la dichiarazione di fallimento.

Il giudizio era stato preceduto da una mediazione conclusasi con esito negativo e per la quale parte attrice chiedeva la condanna della convenuta alla refusione delle spese anticipate.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • parte attrice ritiene che l’esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ex art. 44 l. fall.;
  • tale presupposto è errato in quanto la materia delle azioni di inefficacia (così come quelle revocatorie) non rientra nell’elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. L. vo 28/2010;
  • di conseguenza, nel caso di specie l’esperimento del procedimento di mediazione non costituisce affatto condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

Per tali ragioni, il Tribunale non ha accolto la domanda della curatela di condanna della Banca convenuta a rifonderle le spese anticipate per la mediazione.

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